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07/12/2003 | Convegno Radicale Europeo. L'Europa della partitocrazia proporzionalista: accesso e partecipazione alla campagna elettorale. Appunti per la relazione. Di Maurizio Turco

1. SISTEMA ELETTORALE

I quindici Stati membri applicano ormai un sistema di rappresentanza proporzionale. Nella Repubblica federale di Germania e in Francia, le liste che non abbiano ottenuto il 5% dei voti sono escluse dalla ripartizione dei seggi. Tale soglia è del 4% in Austria e Svezia e del 3% in Grecia. Fino alle elezioni del 1994, il Regno Unito aveva applicato il sistema dello scrutinio maggioritario (eccetto per l'Irlanda del Nord, nella quale già si applicava il sistema proporzionale).

2. SUDDIVISIONE IN CIRCOSCRIZIONI

In undici Stati membri (Germania, Austria, Danimarca, Spagna Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, e Svezia) il territorio nazionale costituisce un'unica circoscrizioni elettorale. In quattro Stati membri (Belgio, Irlanda, Italia, Regno Unito), il territorio nazionale è suddiviso in varie circoscrizioni. In Germania i partiti hanno facoltà di presentare liste di candidati a livello di Länder o nazionale; in Finlandia ciò è possibile sia per la circoscrizione elettorale che per l'intero territorio nazionale.

3. DIRITTO DI VOTO

In tutti gli Stati membri l'età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 anni. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro pur non essendone cittadino ha ormai [articolo 19 (8 B) CE] il diritto di voto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in questione. Le leggi elettorali degli Stati membri sono ancora molto diverse su questa nozione di residenza: alcuni richiedono che si abbia il domicilio o la residenza abituale sul territorio elettorale (Finlandia e Francia) o che vi si soggiorni abitualmente (Germania, Lussemburgo, Belgio, Grecia, Spagna, Portogallo, Italia); altri ancora che si sia iscritti all'anagrafe (Austria, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia). Inoltre, nel Lussemburgo, il diritto di voto per i cittadini comunitari è subordinato a un periodo minimo di residenza. Nel Regno Unito i cittadini che risiedono all'estero hanno diritto di voto soltanto se sono pubblici dipendenti, membri delle forze armate o se hanno lasciato il paese da meno di cinque anni, purché ne abbiano fatto dichiarazione alle autorità competenti. L'Austria, la Danimarca, il Portogallo e i Paesi Bassi accordano il diritto di voto unicamente ai cittadini che risiedano in uno Stato dell'Unione. La Svezia, il Belgio, la Francia, la Spagna, la Grecia e l'Italia riconoscono il diritto di voto ai propri cittadini qualunque sia il loro Paese di residenza. La Germania accorda il diritto di voto ai cittadini che risiedono in un altro Paese da meno di dieci anni. In Irlanda il diritto di voto è riservato ai cittadini dell'Unione europea domiciliati sul territorio nazionale.

4. ELEGGIBILITÀ

Oltre al requisito della cittadinanza di uno Stato dell'Unione, comune a tutti gli Stati membri, le condizioni di eleggibilità variano da uno Stato membro all'altro.

4.1. ETÀ MINIMA

L'età minima è di 18 anni in Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo, di 19 in Austria, di 21 in Belgio, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Regno Unito, di 23 in Francia, di 25 in Italia.

4.2. RESIDENZA

Nel Lussemburgo, per un cittadino comunitario la possibilità di candidarsi alle elezioni europee è subordinata a un periodo di residenza di dieci anni. Inoltre una lista non può essere composta da una maggioranza di candidati non in possesso della cittadinanza lussemburghese.

5. MODALITÀ DI CANDIDATURA

In cinque Stati membri (Danimarca, Grecia, Germania, Paesi Bassi, Svezia) la presentazione delle candidature è riservata ai partiti e alle organizzazioni similari. Negli altri Stati, per la presentazione della candidatura occorre raccogliere un certo numero di firme o raggruppare un certo numero di elettori. In taluni casi (Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito) è obbligatorio il pagamento di una cauzione. In Irlanda i candidati possono presentarsi a titolo individuale. Lo stesso può essere fatto in Italia, a condizione di raccogliere un certo numero di firme.

6. DATA DELLE ELEZIONI

Le ultime elezioni per il Parlamento europeo hanno avuto luogo nel giugno 1999: il 10 giugno in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, paesi in cui si vota tradizionalmente di giovedì; il 13 giugno in tutti gli altri paesi, in cui si vota la domenica. Le prossime elezioni per il PE avranno luogo nel giugno 2004.

7. LIBERTÀ DELL'ELETTORE RISPETTO ALL'ORDINE DEI CANDIDATI SULLE LISTE

In cinque Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo), gli elettori non possono modificare l'ordine dei candidati sulla lista. In otto Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia), l'ordine dei candidati può essere modificato con l'attribuzione di voti di preferenza. Nel Lussemburgo è possibile votare per più candidati appartenenti a diverse liste. In Svezia, gli elettori possono, inoltre, aggiungere o sopprimere dei nomi sulle liste. In Irlanda e nel Regno Unito non esistono liste.

8. CONTEGGIO DEI VOTI

Dei quattordici Stati membri che utilizzano sistemi proporzionali, otto applicano il sistema d'Hondt per il computo dei voti e la ripartizione dei seggi (Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Paesi Bassi e Portogallo). In Germania si applica il sistema Hare-Niemeyer e in Lussemburgo una variante del sistema d'Hondt, cioè il sistema "Hagenbach-Bischoff". In Italia, i seggi sono attribuiti secondo il metodo dei quozienti elettorali interi e dei resti più elevati, in Irlanda secondo il sistema della preferenza unica trasferibile, in Grecia secondo il sistema proporzionale cosiddetto rafforzato, l'"Enischimeni Analogiki" e in Svezia secondo il metodo Sainte Laguë modificato (metodo dei numeri dispari in cui il massimo comun divisore è riportato a 1,4).

9. DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E VERIFICA DELLO SCRUTINIO

La verifica dello scrutinio da parte del Parlamento è prevista in Danimarca, in Germania e in Lussemburgo. La verifica da parte di un organo giurisdizionale è prevista in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda e Regno Unito e, in aggiunta al controllo parlamentare, in Germania. In Spagna la verifica è operata dalla "Junta Electoral Centra"l. In Portogallo e in Svezia tale compito è demandato a una commissione di controllo.

Contrariamente a quanto avviene per le elezioni nazionali, non esistono disposizioni particolari per le elezioni europee, a parte la limitazione dei costi per la campagna elettorale. I partiti non ricevono alcun finanziamento da parte dello Stato.

Responsabile delle operazioni di spoglio e della comunicazione dei risultati è il presidente di ciascun seggio elettorale.

10. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI RESISI VACANTI IN CORSO DI LEGISLATURA

In otto Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo), i seggi resisi vacanti (in seguito a dimissioni) sono assegnati ai primi candidati non eletti delle liste (eventualmente previa permutazione sulla base dei voti raccolti dai vari candidati). In Belgio, Irlanda, Germania e Svezia i seggi vacanti sono attribuiti ai supplenti. In Spagna e Germania, in caso di assenza di supplenti, si tiene conto dell'ordine dei candidati sulle liste. Nel Regno Unito sono indette elezioni suppletive. In Grecia i seggi vacanti sono attribuiti ai supplenti della stessa lista; se il numero dei candidati in lista è insufficiente, si procede all'indizione di elezioni suppletive.

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