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09/10/2002 | CONCEPT PAPER PER LA CAMPAGNA DEL PARTITO RADICALE TRANSNAZIONALE E DELLA LEGA ANTIPROIBIZIONISTA INTERNAZIONALE PER UNA RIFORMA DELLE CONVENZIONI DELLE NU SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI
di Marco Cappato e Marco Perduca

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9 Ottobre 2002

Negli ultimi due decenni, nonostante la predominanza numerica del regime proibizionista, alcuni paesi hanno abbandonato quell’approccio e hanno cercato di affrontare la questione droga riformando le rispettive leggi ponendo in atto, non di rado, una serie di progetti pilota mirati a ridurre i danni provocati da narcotici.

Si tratta di tentativi di affrontare le problematiche riguardanti la droga – quali la decriminalizzazione, la depenalizzazione e la realizzazione di programmi per la distribuzione di eroina –non soltanto deboli e sporadici, ma che risentono pesantemente del fatto che i vari Stati hanno una ridotta possibilità di manovra in fatto di riforma delle leggi sulla droga e delle politiche ad esse connesse, in quanto devono attenersi alle norme contenute nelle Convenzioni dell’ONU sugli stupefacenti del 1961, 1971 e 1988.

Le Convenzioni ONU sugli stupefacenti vietano la produzione, la vendita e il consumo di qualsiasi sostanza considerata stupefacente e impongono la criminalizzazione di ogni atto che abbia a che fare con queste sostanze. Le uniche eccezioni, ma sempre entro certi limiti, riguardano la ricerca e/o i progetti medico-scientifici. Le Convenzioni sugli stupefacenti rappresentano la struttura stessa del proibizionismo internazionale.

Per dare un seguito a questo complesso quadro legislativo, la comunità internazionale ha costituito l’International Narcotics Control Board (INCB) inteso come “organo indipendente semi-giudiziario, istituito dal trattato col fine di monitorare l’attuazione dei trattati internazionali per il controllo delle sostanze stupefacenti”. Nel corso di questi ultimi anni e in più occasioni, l’INCB è giunto a criticare quegli Stati che hanno avviato progetti per la riduzione dei danni o proposto politiche di decriminalizzazione, rilasciando dichiarazioni di carattere censorio con cui ha imputato a quei paesi che affrontano la questione della droga con approcci nuovi “di promuovere le sostanze stupefacenti” arrivando a denunciare come “pericolosi” sia i movimenti antiproibizionisti, che quei Parlamentari europei che caldeggiano politiche alternative sulla questione della droga.

Nel suo Rapporto 2001, per esempio, l’INCB a proposito della contesto olandese relativo “alla gestione di coffeshop che acquistano, detengono e vendono derivati della cannabis per uso non medico” come in “violazione delle norme della Convenzione del 1961.” Per quanto riguarda la Svizzera invece, l’INCB ritiene che, qualora fosse adottata, la nuova legislazione “non sarebbe conforme ai trattati sul controllo delle sostanze stupefacenti [e] sarebbe in contrasto non soltanto con il contenuto in sé, ma anche con lo spirito e gli obiettivi fondamentali dei trattati internazionali sul controllo delle sostanze stupefacenti”. In altre sezioni del Rapporto 2001, nel passare in rassegna le modifiche di natura legislativa che comportano la decriminalizzazione dell’uso personale di cannabis e dei relativi atti preparatori adottati in Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera, l’INCB ha dichiarato che “disturba il fatto che mentre da un lato numerosi paesi in via di sviluppo hanno dedicato ingenti risorse alla lotta contro il traffico di droga, dall’altro alcuni paesi industrializzati abbiano al contempo deciso di tollerare la coltivazione, il commercio e l’abuso di cannabis”.

L’INCB è costituito da “esperti” nominati da Stati membri delle Nazioni unite sulla base delle rispettive competenze nel campo specifico che sono eletti su base regionale. Nessuno all’infuori degli Stati membri dell’ONU puo’ mettere in discussione la loro competenza e preparazione in materia.

Un altro organismo dell’ONU costituito per dare attuazione pratica ai programmi del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni unite (ECOSOC), è il Programma ONU di controllo delle Droghe (UNDCP) con sede a Vienna. Sotto la guida di Pino Arlacchi, Direttore Esecutivo dal 1997 al 2001, l’UNDCP aveva come compito quello di stilare i documenti che sono stati poi sottoposti ad una Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite convocata per dibattere sulla questione droga. Il Forum, tenutosi nel Palazzo di vetro a New York nel giugno 1998, è stato convocato con lo slogan “Un mondo senza droga, possiamo farcela”. Al termine di 3 giorni di lavori fu approvata una dichiarazione contenente una serie di programmi di eradicazione delle colture, di forme di sviluppo alternative e di collaborazione sul piano giudiziario tale da consentire di affrontare questioni come quelle della criminalità internazionale e del riciclaggio. Va osservato che nello svolgere il proprio mandato, l’UNDCP non soltanto ha istituito rapporti di lavoro con paesi e regime non democratici come la Cina, il Vietnam, il Laos, la Birmania o l’Afghanistan dei talebani - senza sottoporre tali collaborazioni a criteri “costi benefici”, ma spesso ha espresso plauso nei confronti di tali regimi per il loro impegno contro la droga, senza tener conto dei mezzi con cui essi hanno fatto fronte al problema. Infatti, nessua dichiarazione sull’uso della la pena di morte per chi facesse uso di sostanze stupefacenti e’ mai stata fatta.

Nel 1994, il Partito Radicale Transnazionale (TRP) e un’organizzazione ad hoc da esso costituita –la Lega Internazionale Antiproibizionista (LIA)– hanno pubblicato un’analisi approfondita di tutti i trattati internazionali sul controllo delle sostante stupefacenti. Lo studio dimostrava che non si poteva azzardare alcuna bozza di legge o progetto pilota a livello nazionale che prevedesse la legalizzazione di qualsiasi sostanza stupefacente fintanto che rimaneva invariato il quadro legislativo internazionale. Per fare un esempio, richiamandosi ancora una volta al caso dell’Italia a fini di chiarezza, un referendum che proponeva – attraverso una serie di modifiche di legge – la legalizzazione della cannabis e la prescrizione medica di eroina, fu bocciato dalla Corte Costituzionale rispettivamente nel 1955 e nel 1977 sulla base delle Convenzioni ONU. Questa decisione riafferma una preoccupante tendenza che sembra far allargare la portata del regime antiproibizionista da un mero controllo sulle sostanze stupefacenti ad un possibile freno alla libertà di espressione.

Le riforme alle leggi sulle sostanze stupefacenti e i programmi di riduzione dei danni trovano nelle convenzioni dell’O NU un ostacolo insormontabile. Una revisione radicale di questi documenti costituisce pertanto la base imprescindibile di ogni approccio alternativo a qualsiasi questione di droga.


LE CONVENZIONI DELLE NAZIONI UNITE

Le politiche riguardanti le sostanze stupefacenti sono governate a livello internazionale da tre Convenzioni ONU: la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze Psicotrope del 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti del 1988. La prima delinea la struttura del proibizionismo internazionale, le altre integrano e rafforzano tutte le misure intese a “esercitare controllo” sulle attività inerenti alle sostanze stupefacenti.

Nella sua Prefazione e nel testo vero e proprio del Trattato, vale a dire nell’Art. 4, la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 afferma chiaramente che “il possesso, l’uso, il commercio, la distribuzione, l’importazione, l’esportazione, la fabbricazione e la produzione di sostanze stupefacenti è consentita limitatamente ai fini medici e scientifici”. In altri termini, la prima Convenzione internazionale stabiliva misure di divieto e repressione delle sostanze stupefacenti illecite in tutto il mondo. Per ottenere questo risultato, gli Stati parte aderenti alla Convenzione hanno stabilito delle direttive la cui attuazione è affidata ad organi di controllo internazionali. La Convenzione del 1961 comprende una classificazione delle sostanze stupefacenti in quattro Categorie:
– Categoria I, comprendente le sostanze oppiacee naturali (oppio) e semi-sintetiche, i derivati della coca e della cannabis, oltre a numerose sostanze di sintesi;
– Categoria II, comprendente sostanze di uso medico e che richiedono un controllo meno rigido in considerazione del minor rischio di abuso. Vi rientrano sostanze oppiacee naturali e sostanze di sintesi;
– Categoria III, comprendente preparati farmaceutici composti con sostanze non inducenti abuso o effetti negativi;
– Categoria IV, comprendente alcune sostanze stupefacenti della Categoria I ritenute particolarmente pericolose e dotate di un valore terapeutico estremamente ridotto. Vi rientrano sostanze oppiacee semi-sintetiche (eroina) o sintetiche, oltre alla cannabis e alla resina di cannabis.

La Convenzione Unica sugli Stupefacenti ad un certo punto è stata integrata da due ulteriori documenti: la Convenzione di Vienna del 1971 sulle Sostanze Psicotrope e la Convenzione delle Nazioni Unite sul Traffico Illecito di Stupefacenti e sulle sostanze Psicotrope. Questi tre documenti proibizionisti hanno costituito la dichiarazione della “Guerra internazionale alle sostanze stupefacenti”. Il primo documento istituiva un controllo preliminare a livello internazionale, meno rigoroso nei confronti delle sostanze psicotrope generalmente prodotte da società farmaceutiche, mentre gli altri due completavano il quadro proibizionista internazionale facendovi rientrare tutte le sostanze arbitrariamente considerate stupefacenti.

PROPOSTE DI RIFORMA
Il succitato studio elaborato dal TRP e dalla LIA individuava delle modifiche possibili alle Convenzioni dell’ONU. Lo studio poneva in evidenza come la procedura di modifica della Convenzione Unica esigesse che gli Stati Parte aderenti si rivolgano all’ECOSOC, dando così a quest’ultimo un ruolo chiave nella procedura. Allo stesso tempo esistono anche meccanismi che altre agenzie delle Nazioni unite potrebbero porre in atto.

In effetti, il testo della Convenzione specifica che l’ECOSOC “può decidere” in alternativa “di convocare una Conferenza per la revisione della Convenzione Unica”, oppure “presentare la modifica all’approvazione diretta delle Parti aderenti”. Le modifiche fondamentali ritenute dallo studio TRP/LIA più attuabili sono ripartite in due categorie:
– la prima comprende modifiche mirate a far rientrare nel mercato legale, oltre alle sostanze stupefacenti intese per uso medico-scientifico, altre per usi diversi soggette al controllo dello Stato;
– la seconda comprende modifiche mirate ad aggiornare la classificazione di alcune delle sostanze elencate nelle Categorie di cui sopra, quali la cannabis, le foglie di coca o l’eroina (soggetta a prescrizione medica). Per fare un esempio, una modifica potrebbe escludere i derivati della cannabis dalle Categorie I e IV della Convenzione del ’61 per farle rientrare nella Categoria IV della Convenzione del ’71, insieme ad altre sostanze ipnotiche minori e tranquillanti.

La stesura e la proposta di tali modifiche darebbe il via ad una procedura che porterebbe alla convocazione di una Conferenza internazionale intesa ad affrontare la questione di una futura riforma delle stesse Convenzioni ONU.

Quanto alla Convenzione del 1988, elaborata con l’obiettivo primario di rafforzare tutti i vari aspetti del proibizionismo (anche a livello di consumo, stabilendo la revoca dell’onere della prova per le persone sospettate di detenere sostanze proibite), la si è ritenuta non modificabile; pertanto l’unico modo di affrontare la questione sarebbe attraverso una denuncia del trattato da parte di un cospicuo numero di Parti aderenti.


LA CAMPAGNA

Per raggiungere l’obiettivo di avviare un processo di riforma e/o di denuncia delle Convenzioni delle Nazioni unite, si dovrebbe dare il via ad un’iniziativa internazionale coordinata, diretta sia al normale pubblico che a governi e parlamenti di determinate regioni del mondo. Tutte le attività dovrebbero mirare a creare un clima politico generale favorevole, oltre che all’elaborazione di tutti i documenti necessari all’avvio di un processo di riforma a livello sia nazionale che internazionale.

Il momento cruciale per presentare al pubblico una tale campagna è l’aprile 2003, quando la Commissione delle Nazioni Unite sulle Sostanze Stupefacenti terrà un apposito segmento ministeriale a Vienna per valutare l’impatto dei Piani d’Azione adottati dalla Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU (UNGASI) in occasione della riunione di sei anni fa.

Infatti, l’8 giugno 1998, sotto la leadership di Pino Arlacchi, l’UNGASS fisso’ il traguardo dell’eliminazione, o quantomeno della significativa riduzione, della domanda e dell’offerta di sostanze stupefacenti. L’appuntamento dell’aprile 2003 e’ inteso come “medio termine” e potrebbe costituire l’occasione più appropriata per portare all’attenzione della comunità internazionale i fallimenti dei primi cinque anni di attuazione delle politiche dell’UNDCP e per lanciare una proposta di riforma delle Convenzioni delle Nazioni unite sulla traccia più sopra delineata.

L’attuale situazione internazionale rispetto alla questione droga potrebbe indurre a ritenere realistico che un gruppo ridotto di Stati – partendo da una selezione di paesi prevalentemente europei con Canada e Australia ed altri – possa sollevare formalmente la questione nei consessi competenti all’interno dell’ONU. Non è escluso che un dibattito internazionale sulla riforma delle Convenzioni possa inoltre avviare eventi imprevedibili in altre regioni, quali l’America Centrale e l’America Latina ed il Carabi.
OTHER LANGUAGES
CONCEPT PAPER FOR CAMPAIGN BY THE TRANSNATIONAL RADICAL PARTY AND THE INTERNATIONAL ANTIPROHIBITIONIST LEAGUE TO REFORM THE UN CONVENTIONS ON DRUGS
By Marco Cappato and Marco Perduca
PROYECTO DE LA CAMPAÑA PARA REFORMAR LAS CONVENCIONES DE LA ONU SOBRE DROGAS
Por Marco Cappato y Marco Perduca
CONCEPT PAPER POUR LA CAMPAGNE DU PARTI RADICAL TRANSNATIONAL ET DE LA LIGUE ANTIPROHIBITIONNISTE INTERNATIONALE POUR UNE REFORME DES CONVENTIONS DES NATIONS UNIES SUR LES STUPEFIANTS
par Marco Cappato et Marco Perduca
MATERIAL MBI FUSHATËN E PARTISË RADIKALE TRANSNAZIONALE DHE LIGËS ANTIPROIBIZIONISTE NDËRKOMBËTARE PËR REFORMIMIN E KONVENTAVE TË KOMBEVE TË BASHKUARA MBI DROGAT
Nga Marco Cappato e Marco Perduca